BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN
Per incentivare la sostituzione dei vecchi “autocaravan” il nostro legislatore ha deciso di riconoscere un incentivo di € 5.000 in favore dell’acquirente che decide di rottamare il vecchio veicolo ed un corrispondente credito d’imposta per il concessionario (rivenditore).
I riferimenti normativo all’incentivo sono:
commi 85 e 86 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015);
decreto 13 settembre 2016, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in GU Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2016).
Incentivo sostituzione vecchio caravan:
5.000 euro di credito d’imposta per il concessionario (rivenditore)
5.000 euro di sconto sul prezzo per l’acquirente[endif]--
Al fine di ottenere l’incentivo (sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto) è necessario che per l’acquirente siano rispettate determinate condizioni, riassunte come segue:
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I requisiti sono i seguenti:
Condizioni Vecchio caravan (da rottamare)![endif]--[endif]--[endif]--
Condizioni nuovo caravan (acquistato)![endif]--[endif]--
Coloro che nel 2016 acquistano un nuovo caravan rottamando (mediante demolizione) quello vecchio![endif]--[endif]--![endif]--[endif]--![endif]--[endif]--[endif]--
Conforme alle norme sulle emissioni “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”
Conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe euro 5 o successive
Già immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015
Acquistato nel periodo 1/1/2016 – 31/12/2016 e immatricolato (in ITALIA), anche in locazione finanziaria, non oltre il 31 marzo 2017
Intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data (in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari)
NON immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero (ne sono pertanto esclusi quelli c.d a KM 0)
Consegnato al rivenditore (il quale si occuperà lui stesso della rottamazione/demolizione).
Nell'atto di acquisto del nuovo caravan deve essere espressamente dichiarato che:
il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione;
il veicolo acquistato è oggetto dell’incentivo in commento.
Come deve agire il rivenditore (in ordine cronologico):
Registrarsi sul sito www.ilportaledell’automobilista.it
Recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta (da utilizzare in compensazione con modello F24)
Concede uno sconto sul prezzo di vendita dell’autocaravan nuovo, come risultante dall'atto di vendita, al lordo delle imposte![endif]--![endif]--[endif]--[endif]--![endif]--![endif]--[endif]--[endif]--![endif]--![endif]--[endif]--[endif]--![endif]--![endif]--[endif]--[endif]--![endif]--![endif]--[endif]--[endif]--[endif]--
Prenotare sul predetto portale il contributo (se richiesto dal cliente) ottenendo la dovuta ricevuta
Confermare, entro i successivi 90 giorni (dalla prenotazione), l'operazione di acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato (pena l’annullamento della prenotazione del contributo)
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo all’acquirente, consegnare il veicolo usato, ad un demolitore, che lo prende in carico
Il rivenditore potrà utilizzare il credito “esclusivamente” mediante compensazione in F24 per il pagamento di altri tributi.