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DECRETO FISCALE 193/2016


Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 è diventato Legge, numerose ed importanti sono le novità contenute nel provvedimento, destinate ad avere un impatto rilevante sul sistema fiscale. In sintesi le principali misure:


1) Soppressione Equitalia

A partire dal 1° luglio 2017 Equitalia verrà abolita e le sue funzione passeranno all’ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. L'ente, assumerà la qualifica di agente della riscossione, con i relativi poteri. Sempre a partire dal 1° luglio 2017 gli enti locali potranno deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.


2) Rottamazione delle cartelle

Non saranno dovute sanzioni e interessi di mora per i carichi Equitalia: si pagheranno solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, nonché gli interessi legali e di remunerazione, inoltre si potranno rottamare i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2016. Sarà possibile effettuare la dilazione delle somme dovute in 5 rate: tre nel 2017 per il 70% (luglio, settembre e novembre) e due nel 2018 per il restante 30% (aprile e settembre). Il termine per la presentazione delle istanze slitta al 31 marzo 2017; la risposta di Equitalia arriverà entro il 31 maggio.

Potranno beneficiare della “rottamazione” anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Inoltre potranno essere rottamate le cartelle che i Comuni non affidano ad Equitalia per la riscossione.

Sono esclusi dalla rottamazione i carichi relativi a:

- dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, all’Iva riscossa all’importazione;

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le sanzioni derivanti da violazione del Codice della Strada la sanatoria è applicabile solamente agli interessi.


3) Comunicazioni periodiche IVA ed altri adempimenti

Ai fini IVA, in base alle nuove disposizioni, i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. A regime le scadenze saranno le seguenti:

- I trimestre à entro il 31 maggio

- II trimestre à entro il 16 settembre

- III trimestre à entro il 30 novembre

- IV trimestre à entro l’ultimo giorno del mese di febbraio

Per l’anno 2017 è previsto l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.

I produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane sono esonerati.

Dal 1° gennaio 2017 sono soppresse le comunicazioni Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, la comunicazione black list e la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing.

Ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di affari non superiore a 50mila euro, viene riconosciuto un credito d’imposta pari a 100 euro per il relativo adeguamento tecnologico.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è prevista una sanzione da 2 euro a mille euro per ciascuna fattura.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista una sanzione da 500 a 2.000 euro.

Viene innalzato il limite da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare del rimborso IVA richiedibile senza la presentazione di garanzia (fiedejussione) da parte del soggetto richiedente.


4) Studi di settore

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, vengono aboliti gli studi di settore i quali verranno sostituiti da indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con successivo decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di incentivare il contribuente all’assolvimento degli obblighi tributari.


5) Voluntary disclosure bis

Vengono riaperti i termini i termini della procedura di collaborazione volontaria per il rientro in Italia dei capitali detenuti all’Estero, si può presentare istanza anche se il contribuente aveva già aderito entro il 30/11/2015 per le attività detenute in Italia. È prevista la possibilità di presentazione dell’istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza il contribuente ha aderito limitatamente ai profili internazionali.

In caso di rientro di denaro contante o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.


6) Tax day e tregua estiva per il fisco

Viene posticipato il termine per il versamento a saldo di IRPEF e IRAP dal 16 al 30 giugno, e si sposta dal 16 all’ ultimo giorno del mese il versamento di IRES e IRAP.

È prevista la sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e per le procedure di rimborso IVA.

I pagamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata ricadenti nel periodo 1 agosto - 4 settembre vengono sospesi (sospensione feriale degli avvisi bonari).


7) Interpretazione autentica dei lavoratori trasfertisti

Il decreto fiscale introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, disponendo che, sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 51 del TUIR, per poter usufruire dell’abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi devono essere soddisfatte contestualmente tre condizioni:

  • mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

  • svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

  • corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non distinguendo se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

In caso di mancanza delle suddette condizioni il beneficio non può essere applicato ma è riconosciuto ugualmente il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta.

Si tratta di una interpretazione autentica che, opererà anche per il passato risolvendo quindi i dubbi interpretativi della norma.

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