LEASING PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
La Legge di Stabilità 2016, per la precisione la n° 208 del 2015, ai commi da 76 a 82 e 84 ha introdotto per le persone fisiche la possibilità di acquistare l’immobile da adibire a propria abitazione principale tramite il ricorso ad un contratto di leasing, e nello stesso tempo introduce le disposizione che disciplinano il rapporto contrattuale tra le parti. Il legislatore al fine di rendere ancora più agevole il ricorso a questa tipologia di istituto contrattuale ha previsto la detraibilità per il contribuente nella misura del 19% dei costi relativi al contratto di locazione finanziaria e del costo d’acquisto sostenuto per l’eventuale esercizio dell’opzione del riscatto finale dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 27/E fornisce precisi chiarimenti in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti ai fini della detrazione, nonché alle spese che possono essere computate nell’importo massimo sul quale calcolare l’agevolazione fiscale. Premessa l’esistenza dei requisiti elencati nella circolare dell’AE, l’agevolazione fiscale si sostanzia nella possibilità di portare in detrazione il 19% del costo nella dichiarazione dei redditi, nello specifico: - canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a € 8.000; - il costo di acquisto dell’immobile all’eventuale esercizio dell’opzione finale, fino a un importo massimo di € 20.000 (Limitatamente a contribuenti con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto e che non siano proprietari di altri immobili a destinazione abitativa). Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili, gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi direttamente imputabili alla stipula del contratto di leasing. Le disposizione legislative si applicano dal 1° Gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Inoltre si fa presente che all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a, Legge Fallimentare). Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito nel contratto di locazione finanziaria. In base a quanto riportato nel testo della Legge di Stabilità, con il contratto di locazione finanziaria: - la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore; - alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto, la detraibilità è dimezzata (€ 4.000 per i canoni e € 10.000 per il riscatto). La stessa Legge n°208 del 2015, inoltre introduce un regime fiscale agevolato anche in riferimento all’imposta di registro. Nello specifico si prevede: - L’applicazione dell’aliquota dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9; - L’applicazione dell’aliquota dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% per gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9; in caso contrario tali cessioni saranno soggette ad aliquota del 9% ove il contratto di locazione finanziaria non soddisfi le condizioni richieste per l’aliquota agevolata dell’1,5%.